REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI RAVENNA

Art. 1 Gestione del Centro di Servizio per il Volontariato.
L’Associazione di associazioni di volontariato della Provincia di Ravenna Per gli altri gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Ravenna secondo i principi contenuti nella legge n. 266 del 1991, in attuazione degli scopi sociali stabiliti all’art. 2 e delle finalità indicate nell’art. 3 dello statuto sociale, secondo le restanti norme stabilite dal medesimo statuto e dal presente regolamento, che viene adottato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 6.3 dello statuto quale norma per il funzionamento dell’organizzazione.
 
Accesso delle associazioni al Centro di Servizio
 
Art. 2 Erogazione dei servizi.
Tutte le organizzazioni di volontariato possono richiedere al Centro l’erogazione delle prestazioni previste dalla Carta dei Servizi vigente (consulenza, formazione, informazione, promozione, ecc.), rivolgendosi ad uno degli Sportelli operativi, su appuntamento telefonico o via e-mail.
In particolare, il Centro potrà fornire servizi ai seguenti soggetti:
1)organizzazioni ed organismi di rappresentanza e coordinamento territoriale operanti nell’ambito della Provincia di Ravenna, iscritti al registro regionale o provinciale del volontariato;
2)organizzazioni ed organismi di rappresentanza e coordinamento territoriale operanti nell’ambito della Provincia di Ravenna, non iscritti al registro regionale o provinciale del volontariato ma comunque classificabili come organizzazioni di volontariato;
3)organizzazioni ed organismi di rappresentanza e coordinamento territoriale in fase di costituzione per il periodo necessario alla redazione ed approvazione degli atti (atto costitutivo, statuto) indispensabili alla loro attivazione;
4)altri enti di qualunque tipo e singoli cittadini, limitatamente alle informazioni sulle attività del volontariato della Provincia di Ravenna.
Il Consiglio Direttivo potrà, in qualsiasi momento, procedere alla verifica del mantenimento, da parte delle singole associazioni, dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all’ottenimento delle prestazioni.
Di tutte le prestazioni richieste ed effettuate, il Centro di Servizio terrà documentazione scritta ai fini della predisposizione annuale della relazione tecnico-contabile accompagnatoria al rendiconto di cui all’art. 11 dello statuto e degli altri strumenti di rendicontazione sociale che si ritenessero utili o che venissero richiesti dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato.
Dopo aver garantito lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si potranno fornire prestazioni a soggetti diversi secondo modalità scelte in base alla natura degli stessi e secondo tariffari deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Centro di Servizio non eroga contributi o sussidi alle organizzazioni di volontariato e non gestisce direttamente i singoli progetti delle medesime.
Supporta invece con servizi i progetti di rete delle organizzazioni di volontariato, scelti e gestiti nelle modalità previste dal Piano di ripartizione del Comitato di Gestione.
Generalmente i servizi del Centro sono gratuiti, fatta salva la possibilità del Consiglio Direttivo di imporre, per particolari servizi, la partecipazione dell’utente ai costi.
Oltre al momento annuale di verifica del funzionamento del Centro di Servizio, sempre tramite lo Sportello operativo le associazioni possono far pervenire al Consiglio Direttivo lamentele, osservazioni, proposte, ricevendo risposta entro 30 giorni.
 
 
La struttura operativa del Csv e gli Sportelli operativi
 
Art. 3 Struttura operativa del Csv e Sportelli operativi.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare:
-su dislocazione, competenza territoriale, orari di apertura, funzioni, dotazioni degli Sportelli operativi;
-sulla selezione, sull’attribuzione dei compiti e su tutti gli altri aspetti contrattuali relativi al personale, ai consulenti ed ai collaboratori del Centro di Servizio;
-sul funzionamento dei servizi e sulla gestione dei progetti.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di un Direttore i cui poteri siano stabiliti con apposita delibera.
 
Il Consiglio Direttivo
 
Art. 4 Composizione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del Centro di Servizio è il Consiglio Direttivo di Per gli altri, essendoci identità giuridica fra l’agenzia che fornisce servizi ed il soggetto associativo rappresentativo del volontariato che di tale agenzia è il gestore.
Presidente e legale rappresentante del Centro di Servizio è il Presidente di Per gli altri.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. Sono previsti rimborsi di spese vive, motivati e documentati, ex artt. 10-15 del presente regolamento.
 
Art. 5 Funzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo gestionale ed amministrativo del Centro di Servizio. Oltre a quanto indicato nello statuto di Per gli altri, ha il compito di assumere tutte le decisioni operative inerenti al funzionamento del Centro di Servizio in applicazione degli indirizzi delineati dall’Assemblea di Per gli altri e nel rispetto dei tempi e delle sedi di verifica del lavoro svolto previsti e comunque nel rispetto delle indicazioni di Comitato di Gestione regionale.
Alcune delle citate funzioni possono essere attribuite, con apposita delibera, al Direttore, che le esercita sempre in nome e per conto del Consiglio Direttivo.
 
Norme di contenuto amministrativo
 
Art. 6 Finalità delle norme di contenuto amministrativo.
La parte del regolamento che segue disciplina l’ordinamento amministrativo dell’associazione Per gli altri, gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Ravenna.
Esso costituisce un insieme di regole e norme che presiedono ad una corretta amministrazione economica e finanziaria dell’Associazione, essendo finalizzate alla conservazione del patrimonio sociale ed alle rilevazioni dei fatti gestionali in funzione delle garanzie statutarie della partecipazione democratica e della trasparenza delle attività e funzioni degli organi eletti.
 
Art. 7 Bilancio, allegato e conto corrente “dedicato”.
Il bilancio o rendiconto sarà impostato in modo tale da avere una chiara separazione tra le voci che riguardano il Centro di Servizio e quelle riguardanti la vita dell’associazione di associazioni che lo gestisce, così come eventuali introiti dell’associazione Per gli altri, provenienti da fonti diverse dal finanziamento del Co.Ge., sono separatamente amministrati e contabilizzati.
Costituisce allegato al bilancio, redatto così come previsto dallo statuto, il programma di attività annuale a firma del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo contenente le linee politiche e di attività previste per l’esercizio.
La relazione del Consiglio illustra l’andamento della gestione in rapporto ai programmi di elargizione dei servizi ed i fatti rilevanti verificatisi durante l’esercizio. La relazione deve contenere valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati di gestione e di una specifica analisi di raffronto fra costi e ricavi che consenta di verificare e di mostrare il grado di realizzazione dell’elargizione dei servizi, nonché di evidenziare le cause che hanno concorso alle variazioni riscontrate tra gli obiettivi programmati ed i risultati effettivamente conseguiti
Inoltre, per facilitare l’operatività finanziaria nella gestione del Centro di Servizio, il Consiglio Direttivo gestisce un conto corrente, separato da eventuali altri conti dell’associazione, non relativi all’attività del Centro, presso un istituto di credito di sua fiducia.
 
Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature logistico – strumentali, di richiedere la prestazione di attività collaborativa dei Consiglieri e di tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori del Centro di Servizio, concordandone con il Consiglio Direttivo i tempi e le modalità.
La funzione di revisore dei conti è incompatibile per coloro che abbiano incarichi negli organismi dirigenti dell’associazione.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del collegio è riconosciuto inadempiente ed è proposto, a cura del Presidente del collegio, per la sostituzione.
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza o per dimissioni dall’incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, l’Assemblea delibererà la nomina di un nuovo revisore, il cui mandato verrà a scadere insieme quello dei revisori già in carica.
 
Art. 9 Disciplina degli acquisti.
Tutti gli acquisti e le forniture sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Direttore per gli acquisti di minore importo. Per gli acquisti di importo superiore ad € 1.000,00 la scelta deve derivare dal confronto fra preventivi provenienti da almeno tre ditte diverse e deve effettuarsi facendo riferimento a logici principi di convenienza.
 
Art. 10 Disciplina dei rimborsi spese.
Il gruppo di articoli che seguono definisce la qualità e l’entità massima delle spese che il Centro di Servizio è in condizione di rimborsare ai volontari componenti degli organismi dell’associazione Per gli altri ed ai dipendenti, consulenti e collaboratori del Centro di Servizio per le riunioni e le missioni fuori sede; nel caso di utilizzo di mezzi (es. trasporto) o servizi (es. albergo) in misura eccedente da quelli previsti dalla presente normativa, resta fermo che sarà comunque effettuato il rimborso entro il limite della entità massima ammessa dalla normativa.
Verranno rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate con i giustificativi di spesa che andranno allegati.
 
Art. 11 Richieste di rimborso.
Le richieste di rimborso, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere presentate possibilmente a cadenza bimestrale esclusivamente all’operatore professionale con incarico di cura della contabilità che provvederà a liquidarle a mezzo di bonifico bancario dopo averne verificato la rispondenza al presente regolamento.
 
Art. 12 Rimborso dei pasti.
Il diritto al rimborso delle spese relative ai pasti viene così definito:
-1° pasto quando la missione di lavoro mattutina termina dopo le ore 13 (compreso il tempo di viaggio) o la missione di lavoro pomeridiana termina dopo le ore 19,30, o la missione di lavoro serale termina dopo le ore 24,00.
-2° pasto quando la missione di lavoro inizia prima delle ore 9,00 ed il rientro avviene dopo le ore 22,00.
Il rimborso è fissato in un massimo di € 21 a testa per ogni pasto dietro esibizione del giustificativo di spesa.
 
Art. 13 Pernottamenti.
In caso di “missione di lavoro” in cui necessiti il pernottamento alberghiero, vengono rimborsate le spese di pernottamento in categoria al massimo “3 stelle”.
Non vengono rimborsati gli extra personali.
 
Art. 14 Viaggio con mezzo pubblico.
Per tutti gli spostamenti, è rimborsato il biglietto di treno in seconda classe e/o autobus e/o taxi.
E’ ammesso rimborso per viaggio in prima classe solo in caso di mancanza di posti in seconda classe.
Il biglietto aereo è rimborsato solo se consente di raggiungere la meta della missione in tempi competitivi rispetto al treno.
 
Art. 15 Viaggi in auto.
Nel caso in cui sia conveniente, con valutazione non solo economica ma anche di velocità negli spostamenti, confort, ecc., si autorizza l’utilizzo dell’auto personale per gli spostamenti garantendo il rimborso chilometrico previsto dalle tabelle ACI, più le spese di pedaggio autostradale dimostrate dall’apposita ricevuta.
Non sono rimborsate le multe.
 

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