STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI

NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI ODV_15-12-17
 
Articolo 1
Costituzione e sede
 
E’ costituita una Associazione riconosciuta del Terzo settore, organizzazione di volontariato ex artt. 32 e seguenti D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che associa organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore della Provincia di Ravenna, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, denominata “Per gli altri ODV”, della quale risultano Soci Fondatori le Organizzazioni di volontariato elencate nell’atto costitutivo.
L’Associazione ha sede nel Comune di Ravenna,  in Via Sansovino n. 57. Ogni futuro cambio di sede legale all’interno del Comune di Ravenna non comporta modifica statutaria.
 
Articolo 2
Scopi sociali ed attività
 
2.1 L’Associazione non persegue fini di lucro e si ispira ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà ed antirazzismo, della giustizia, della pace e non violenza.
Per assenza di scopo di lucro s’intende quanto disposto all’art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Le attività ed i servizi dell’Associazione potranno essere regolati, oltre che dal presente statuto, anche da apposito regolamento e codice etico che, redatti a cura del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvati dall’Assemblea degli associati.
L’Associazione, direttamente o indirettamente tramite accordi e convenzioni con altre associazioni o con enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore del volontariato e per la sua promozione.
In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, può:
svolgere il ruolo di agenzia per l’animazione territoriale, l’incremento del capitale sociale, la promozione della socialità e della solidarietà, la messa in rete di attività ed esperienze degli Enti del Terzo settore per la costruzione di comunità territoriali coese e solidali;
approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà;
svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
offrire consulenza ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo, contabile e commerciale, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività, il tutto in ambito non profit;
offrire iniziative di formazione e qualificazione, in particolare nei confronti dei volontari degli Enti del Terzo settore;
offrire ricerca, documentazione e informazione sui principali settori d’intervento delle organizzazioni, nonché notizie e dati sul volontariato locale e nazionale;
contribuire all’attuazione dei progetti promossi dagli Enti del Terzo settore, fornendo prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
2.2 L’Associazione può assumere ed esercitare la funzione di  Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 03/07/17 n. 117 Codice del Terzo settore, per la Provincia di Ravenna.
Nell’esercizio di tale funzione utilizzerà le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai sensi dell’art. 64, comma 5, lettera d).
Ai fini di cui al comma precedente, rispetterà il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse. Sempre in qualità di CSV, l’associazione svolgerà attività varie riconducibili alle tipologie elencate all’art. 63 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, e specificamente:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti, giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
g) promozione e sviluppo di attività di controllo, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
2.3 I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei principi di cui all’art. 63 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, e specificamente:
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciscun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.
 
Articolo 3
Associati
 
3.1 Possono entrare a far parte dell’Associazione tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, operanti nel territorio della provincia di Ravenna, con l’esclusione degli enti di secondo livello (associazioni di associazioni).
Come disposto dall’art. 32 comma 2 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.
Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non possono essere associati nuovi enti aderenti ad una associazione o rete associativa piramidale, di dimensione regionale o nazionale, che esprima già il cinque per cento del totale degli associati.
La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; l’ammissione decorre dalla data di delibera favorevole da parte del Consiglio. Contro l’eventuale rifiuto dell’iscrizione, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Il Collegio dei Probiviri delibererà in merito al ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Le domande di ammissione di enti aderenti ad organizzazioni nazionali o regionali già rappresentate nella misura del due per cento del totale degli associati restano sospese fino a quando l’aumento del numero complessivo degli associati o il recesso di un’associazione della stessa rete non consenta l’ammissione senza che la compagine nazionale o regionale de cuius sia rappresentata in misura superiore al due per cento del totale degli associati.
3.2 Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:
scioglimento dell’associazione o organismo rappresentato, nonché trasformazione in soggetto diverso dall’ETS o esclusione dal registro unico nazionale degli ETS;
dimissioni volontarie;
comportamento contrario allo statuto, al regolamento, se emanato, al codice etico, se emanato;
morosità.
 
Articolo 4
Doveri e diritti degli associati
 
Tutti gli aderenti hanno pari doveri e diritti.
Gli aderenti sono tenuti a:
a)rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni, il codice etico e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
b)mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c)corrispondere la quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
Gli aderenti hanno diritto a:
a)partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b)partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto, con il limite che ogni associato non sia portatore di più di due deleghe;
c)esaminare i libri sociali, previo appuntamento in data concordata con l’organo amministrativo, sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy.
Gli aderenti non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell’Associazione.
In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato l’associazione Per gli altri predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Csv, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell’impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell’ente.
 
Articolo 5
Gli organi dell’Associazione
 
5.1 Sono Organi obbligatori dell’Associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Probiviri;
l’Organo di controllo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento  delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all’Associazione.
5.2 I componenti degli Organi debbono essere scelti fra cittadini italiani e dell’Unione Europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, per almeno il 50% residenti da almeno 3 anni nella provincia di Ravenna.
5.3 Non possono ricoprire incarichi negli Organi dell’associazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del c.c.;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
d) sono stati nei ventiquattro mesi precedenti all’assunzione dell’incarico o siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del d.l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.
5.4 I componenti gli Organi debbono, dalla data di insorgenza, portare a conoscenza rispettivamente dell’Organo di appartenenza tutte le eventuali situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della sussistenza e della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità. L’Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della pubblica reputazione dell’associazione.
5.5 Gli Organi dell’associazione, con appositi regolamenti, debbono definire le modalità e le documentazioni necessarie secondo le quali ciascun Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese le previsioni di sospensione e di decadenza dalle funzioni dell’interessato.
5.6 I componenti il Consiglio Direttivo debbono essere scelti anche con l’adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’associazione tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nella gestione amministrativa e aziendale di società di capitali e/o enti, tenendo anche conto di qualificati livelli di conoscenza, competenza, professionalità fra coloro che abbiano maturato un’adeguata e concreta esperienza, anche di tipo manageriale, in relazione ai settori di intervento e di attività dell’associazione e di funzioni tecnico-amministrative. Negli Organi dell’associazione deve essere presente il genere meno rappresentato.
5.7 L’associazione si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli Organi nei quali siano tra l’altro specificate le competenze e i profili di professionalità richiesti ed idonei ad assicurare la composizione degli Organi che permetta la più qualificata ed efficace azione dell’associazione.
 
Articolo 6
L’Assemblea degli aderenti
 
6.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
Le convocazioni sono effettuate su iniziativa del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno qualunque dei Consiglieri o dal Presidente dell’Organo di controllo, con avviso inviato (mediante posta ordinaria, posta elettronica, PEC, o altro mezzo ritenuto idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari) agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di un decimo degli aderenti.
6.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un segretario ed, occorrendo, uno o più scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge o da particolari esigenze.
6.3 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • decidere gli indirizzi dell’attività ed, eventualmente, sulla gestione del Centro di Servizio per il Volontariato;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • eleggere i componenti dell’Organo di controllo;
  • approvare il bilancio preventivo e il rendiconto;
  • approvare i regolamenti, compreso quello elettorale, ed il codice etico eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo;
deliberare in merito a tutte le materie e gli argomenti ad essa sottoposti da parte del Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea è comunque regolarmente costituita.
Nel testo della convocazione può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante videoconferenza ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto specificato infra.
Ciascun associato ha un voto. A tutti gli associati, indipendentemente dalla data di ammissione a socio, è riconosciuto Il diritto al voto, direttamente o indirettamente, in assemblea ed in particolare il diritto di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell’ente.
In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato, il sistema elettorale, da individuarsi con apposito regolamento, conterrà misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati. A tal proposito, è fatto divieto di adottare sistemi elettivi a liste contrapposte e norme per la presentazione delle candidature che limitino il diritto di ciascun associato di esprimere candidature per gli organi di amministrazione e di controllo, fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 5 del presente statuto e dalla legge.
6.4  L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 
A.approvazione e modificazione dello statuto sociale; 
B.scioglimento dell’Associazione, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni di Assemblea straordinaria inerenti quanto previsto alla precedente lettera A saranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti. L’Assemblea straordinaria sulle materie di cui alla precedente lettera B delibera, sia in prima che in seconda convocazione,  con il  voto favorevole di almeno il 75 % (settantacinque per cento) (¾) degli aderenti.
 
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo
 
7.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli aderenti, è composto da un numero di membri tra sei e nove, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ogni consigliere non può svolgere più di due mandati consecutivi.
A seguito della nomina dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo cura senza indugio quanto previsto dall’art. 26 comma 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra di diritto il primo dei non eletti, il quale verrà a scadere insieme al consiglieri già nominati.
I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono remunerazione alcuna per le loro cariche. Va ovviamente previsto il rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all’Associazione.
7.2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed altre eventuali cariche nelle modalità previste dal regolamento elettorale.
7.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario appositamente nominato di volta in volta.
7.4 Al Consiglio spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli che il presente statuto riserva all’Assemblea degli aderenti. Esso può, inoltre, delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, determinandone i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Non possono in nessun caso essere delegati e rimangono pertanto di esclusiva spettanza del Consiglio Direttivo i seguenti compiti:
a.deliberare sulle domande di ammissione degli aderenti;
b.redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
c.redigere il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
d.fissare le date e l’ordine del giorno delle Assemblee dei soci, siano esse ordinarie o straordinarie, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e.redigere gli eventuali regolamenti interni e codice etico relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
f.redigere i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
g.adottare i provvedimenti di radiazione verso gli aderenti, qualora si dovessero rendere necessari.
7.5 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
 
Articolo 8
Il Presidente
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio.
La stessa persona non può ricoprire la carica per più di otto anni.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di  assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale, così come tutte le sue prerogative, spettano al Vicepresidente, se nominato, o al Consigliere più anziano di età.
 
Articolo 9
Il Collegio dei Probiviri
 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, tra persone che non hanno altre cariche all’interno dell’associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima.
Il Collegio ha il compito di:
-dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o tra i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi;
-deliberare in merito ai ricorsi sottoposti ai sensi del precedente art. 3.
Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.
I probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
 
Articolo 10
Organo di controllo
 
10.1 È prevista l’istituzione dell’Organo di controllo interno di cui agli artt. 30 e 61 comma 1 lettera k) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
È costituito da tre componenti effettivi, eletti dall’Assemblea tra persone che non hanno altre cariche all’interno dell’Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, considerati i requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto. I membri dell’Organo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato, l’Organo verrà integrato ai sensi dell’art. 61 comma 1 lettera k) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
10.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e sullo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, d’obbligo nei casi di cui all’art. 31 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
10.3 L’Organo di controllo potrà redigere verbali delle riunioni e dell’attività svolta e, se ritenuto opportuno, curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni.
L’Organo di controllo deve riferire all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al rendiconto e al bilancio preventivo e alla loro approvazione.
10.4 Nei casi previsti dalla legge (artt. 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) è istituito il Revisore legale dei conti.
 
Articolo 11
Rendiconto e bilancio preventivo
 
11.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Le risorse provenienti da fonte diversa del FUN sono contabilizzate separatamente.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente, redatto con riferimento alla modulistica di cui all’art. 13  comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell’ONC di cui all’art. 64, dell’OTC di cui all’art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dell’associazione nazionale a cui si aderisce.
Quando lo richiedano particolari esigenze, l’Assemblea per l’approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio; in questa evenienza, il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l’approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all’art. 48 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni precedenti l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo e interesse alla consultazione, e ad esso deve essere allegata la relazione dell’Organo di controllo.
11.2 Gli stessi termini valgono per la redazione, l’approvazione e la pubblicizzazione del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di cui all’art. 14 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell’ONC di cui all’art. 64, dell’OTC di cui all’art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dell’associazione nazionale a cui si aderisce.
11.3 Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Presidente deve altresì convocare l’Assemblea per l’approvazione il bilancio preventivo dell’attività per l’anno successivo.
 
Articolo 12
Risorse
 
12.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
-eventuali quote associative;
-contributi pubblici e privati;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rendite patrimoniali;
-attività di raccolta fondi;
-rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni o altri rapporti;
-entrate derivanti da attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
12.2 L’associazione si avvale di risorse umane, distinte tra volontari e professionisti. I volontari sono i membri degli Organi ed i volontari delle associazioni socie che prestano il loro volontariato per le attività ed i progetti dell’associazione. Sono assicurati nelle modalità previste dall’art. 18 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il trattamento economico dei lavoratori rispetta i parametri di cui all’art. 16 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 
Articolo 13
Durata e liquidazione dell’associazione
 
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione, i mezzi ed il patrimonio saranno devoluti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’Assemblea e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 9 e 63 comma 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altra organizzazione in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli individuati dal presente statuto.
 
Articolo 14
Norma di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
 

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